In Italia, nonostante se ne discuta da decenni, non esiste
ancora una legge che disciplini la famiglia
di fatto. Infatti, per chi decide di formare una coppia stabile
senza sottostare ai vincoli giuridici del matrimonio non è prevista praticamente nessuna
tutela, con conseguenze spesso pesanti per il partner più debole.
Dal 2 dicembre 2013,
però, è possibile per le coppie non sposate, anche se composte da individui omosessuali
o transessuali, stipulare un Accordo di
convivenza presso un qualsiasi studio
notarile.
A tale proposito, il Consiglio
nazionale del notariato organizza presso le proprie sedi incontri
informativi “open day” assai chiarificatori per le coppie di fatto, costituite da persone legate da un vincolo
affettivo che vivono sotto lo stesso tetto stabilmente (more
uxorio per la giurisprudenza).
Volendo tutelarsi soprattutto in previsione di una futura
possibile rottura del rapporto sentimentale, questo Accordo di tipo privatistico mette al riparo da
spiacevoli controversie, disciplinando nero su bianco con valore di titolo
esecutivo tutte le questioni patrimoniali riguardanti l’uso della casa comune,
il contratto d’affitto, le modalità di cessazione della convivenza,
l’assistenza al partner in caso di malattia fisica o psichica e il regime di
separazione o comunione dei beni.
Al momento, dall’Accordo
di convivenza sono esclusi l’educazione ed il mantenimento dei figli e i
patti successori in caso di morte del partner, che vanno ancora regolamentati
per mezzo di un testamento.
Poiché amare significa desiderare il bene dell'altro sopra ogni cosa, tutelare il partner più debole dal punto di vista patrimoniale è il modo più concreto per manifestargli sostegno e protezione.
Prima di recarvi dal notaio per stipulare l’Accordo dovete
preparare i seguenti documenti:
· - Carta d’identità
· - Codice fiscale
· - Certificato di stato civile
· - Accordi di precedenti separazioni o divorzi
· - Copia dei documenti che attestino la proprietà o
la locazione dei beni da disciplinare
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