giovedì 30 gennaio 2014

Dal 2 dicembre 2013 si può stipulare l’Accordo di convivenza presso un notaio


In Italia, nonostante se ne discuta da decenni, non esiste ancora una legge che disciplini la famiglia di fatto. Infatti, per chi decide di formare una coppia stabile senza sottostare ai vincoli giuridici del matrimonio non è prevista praticamente nessuna tutela, con conseguenze spesso pesanti per il partner più debole.

Dal 2 dicembre 2013, però, è possibile per le coppie non sposate, anche se composte da individui omosessuali o transessuali, stipulare un Accordo di convivenza presso un qualsiasi studio  notarile.
A tale proposito, il Consiglio nazionale del notariato organizza presso le proprie sedi incontri informativi “open day” assai chiarificatori per le coppie di fatto, costituite da persone legate da un vincolo affettivo che vivono sotto lo stesso tetto stabilmente  (more uxorio per la giurisprudenza).

Volendo tutelarsi soprattutto in previsione di una futura possibile rottura del rapporto sentimentale, questo Accordo di tipo privatistico mette al riparo da spiacevoli controversie, disciplinando nero su bianco con valore di titolo esecutivo tutte le questioni patrimoniali riguardanti l’uso della casa comune, il contratto d’affitto, le modalità di cessazione della convivenza, l’assistenza al partner in caso di malattia fisica o psichica e il regime di separazione o comunione dei beni.

Al momento, dall’Accordo di convivenza sono esclusi l’educazione ed il mantenimento dei figli e i patti successori in caso di morte del partner, che vanno ancora regolamentati per mezzo di un testamento. 
Poiché amare significa desiderare il bene dell'altro sopra ogni cosa, tutelare il partner più debole dal punto di vista patrimoniale è il modo più concreto per manifestargli sostegno e protezione.

Prima di recarvi dal notaio per stipulare l’Accordo dovete preparare i seguenti documenti:
·        -  Carta d’identità
·         - Codice fiscale
·         - Certificato di stato civile
·        -  Accordi di precedenti separazioni o divorzi
·         - Copia dei documenti che attestino la proprietà o la locazione dei beni da disciplinare
     



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